1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito le “Condizioni Generali di Acquisto”) disciplinano l’acquisto, da parte dell’Acquirente, di Merce ovvero la fornitura di Servizi da parte del Fornitore in assenza di specifico contratto scritto. Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita e/o fornitura del Fornitore diversa in tutto o in parte dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta da parte dell’Acquirente; diversamente prevarranno sempre le presenti Condizioni Generali di Acquisto.
1.2 Le clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali formano parte integrante e sostanziale di ogni Ordine di Acquisto e/o Ordine di Fornitura. Nel caso in cui l’Ordine contenga una disposizione in contrasto e/o deroga con una o più delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, prevarranno le condizioni contenute nel singolo Ordine.
2. DEFINIZIONI
2.1 In aggiunta alle altre definizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto, si precisa che:
(i) con i termini “Acquirente” o “Committente”, si intende la società Starhotels S.p.A. che effettua un Ordine di Acquisto o un Ordine di Fornitura;
(ii) con il termine “Fornitore” o “Appaltatore” si intende la società e/o comunque il soggetto che fornisce la Merce o i Servizi;
(iii) con il termine “Documentazione Tecnica” si intende qualsiasi documento contenente le specifiche tecniche cui la Merce o i Servizi devono conformarsi;
(iv) con il termine “Merce” si intende quella merce/quei beni indicati nell’Ordine di Acquisto e nella Documentazione Tecnica ove disponibile;
(v) con i termini “Ordine di Acquisto” e “Ordine di Fornitura” si intende l’ordine scritto con cui l’Acquirente richiede al Fornitore la fornitura di Merce o Servizi. Con il termine “Ordine” si intende indistintamente un Ordine di Acquisto o un Ordine di Fornitura.
(vi) con i termini “Servizio” e “Servizi” si intendono uno o più dei servizi indicati nell’Ordine di Fornitura e nella Documentazione Tecnica (ove disponibile);
(vii) con il termine “Strutture interessate” si intendono gli edifici e più in generale le strutture di proprietà e/o nella disponibilità dell’Acquirente presso cui deve essere consegnata la Merce o eseguito il Servizio.
3. ORDINI E LORO MODIFICHE
3.1 Gli Ordini così come le modifiche e/o aggiunte agli stessi devono essere formulati per scritto.
3.2 La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e/o integrazioni alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, è subordinata alla tassativa conferma scritta dell’Acquirente.
3.3 I preventivi avranno per il Fornitore efficacia vincolante e la loro predisposizione ed invio all’ Acquirente, non darà diritto a compensi di nessun genere a favore dello stesso.
3.4 Se il Fornitore non accetta ovvero non conferma l’Ordine in forma scritta entro 10 (dieci) giorni dalla sua ricezione o nel diverso termine all’uopo assegnato nell’Ordine, l’Acquirente avrà il diritto di annullarlo, salvo il suo diritto all’integrale risarcimento di ogni conseguente danno. Fatto salvo per gli ordini che prevedono il Duvri (che necessitano di restituzione della copia controfirmata), resta in ogni caso inteso che l’esecuzione di un Ordine nel termine all’uopo assegnato, anche in assenza della predetta accettazione o conferma, implica integrale accettazione dell’Ordine e delle Condizioni Generali di Acquisto.
3.5 La Documentazione Tecnica, ove presente, costituisce parte integrante ed essenziale dell’Ordine.
3.6 L’Acquirente, in qualsiasi momento, può revocare e/o annullare l’Ordine non ancora eseguito, ove: (i) il Fornitore si trovi in uno stato di insolvenza, sia posto in liquidazione o abbia richiesto l'ammissione ad altra procedura concorsuale, compresa l’amministrazione controllata, o sia dichiarato fallito o assoggettato ad altre procedure concorsuali o similari, ovvero abbia offerto i propri beni ai creditori o cessi o minacci di cessare le proprie.
4. CONSEGNA DELLA MERCE/FORNITURA DEI SERVIZI
4.1 La consegna della Merce e l’esecuzione del Servizio devono avvenire nel luogo espressamente indicato nell’Ordine.
4.2 Consegne o forniture difformi dagli Ordini e dalle specifiche tecniche potranno essere rifiutate dall’Acquirente o richiederanno, per la loro accettazione, il preventivo consenso scritto dell’Acquirente.
4.3 Date, luoghi e termini di consegna indicati nell’Ordine sono vincolanti per il Fornitore, che dovrà attenervisi scrupolosamente.
4.4 Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i termini indicati nell’Ordine, l’Acquirente si riserva la facoltà di rifiutare la consegna della Merce o l’esecuzione del Servizio, salvo in ogni caso il suo diritto all’integrale risarcimento di ogni conseguente danno.
4.5 Se nell’Ordine è prevista la “posa in opera” (installazione, avviamento) a cura del Fornitore, salvo espressa deroga contenuta nell’Ordine stesso, restano a carico dello stesso anche tutti i costi connessi, anche indiretti, come, a mero titolo esemplificativo, le spese di viaggio e di trasporto.
4.6 In espressa deroga alle previsioni dell’art. 1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere.
4.7 L’accettazione incondizionata di consegne di Merce o forniture di Servizi tardive non comporta e in nessun modo può essere intesa come rinuncia dell’Acquirente alla richiesta di risarcimento dei danni.
4.8 Contestualmente alla consegna della Merce deve essere consegnata all’Acquirente tutta la documentazione necessaria ed idonea all’utilizzo della stessa (quale, a titolo meramente esemplificativo, manuali di installazione e assemblaggio, manuali di istruzione e funzionamento e certificati di garanzia).
4.9 L’Acquirente avrà sempre il diritto di utilizzare eventuali software e relativa documentazione che dovessero riguardare la Merce acquistata e/o il Servizio erogato ed essere essenziali al pieno utilizzo/godimento degli stessi; il tutto secondo le caratteristiche della prestazione concordata e nei limiti previsti per l’utilizzo del software.
5. PREZZO E PASSAGGIO DEL RISCHIO- CORRISPETTIVI
5.1 L’importo del corrispettivo per la Merce e i Servizi è concordato in ciascun singolo Ordine. Il Fornitore dichiara espressamente che, nella determinazione dei corrispettivi pattuiti nell’Ordine si è tenuto conto di tutte le circostanze inerenti alla fornitura della Merce e/o alla prestazione del/i Servizio/i e rinuncia sin d'ora alla richiesta di qualsiasi compenso aggiuntivo e/o indennizzo, assumendosi al riguardo ogni onere e rischio.
I prezzi concordati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso, non possono essere modificati.
5.2 Il diritto al corrispettivo per il Fornitore matura, salvo diverso accordo scritto, al momento dell’accettazione da parte dell’Acquirente della Merce e/o dei Servizi secondo le modalità concordate nell’Ordine ed il corrispettivo verrà pagato conformemente ai termini e alle modalità indicate nel singolo Ordine.
5.3 I prezzi e le tariffe, pattuiti a titolo di corrispettivo nell’Ordine resteranno fissi e invariabili per tutto il periodo cui fanno riferimento, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, tali da rendere eccessivamente onerosa la prestazione del Fornitore. Per pattuizione espressa non troveranno pertanto applicazione le disposizioni di cui agli art. 1467 e 1664 del Codice Civile.
5.4 Il Committente ed il Fornitore si danno reciprocamente atto che i corrispettivi specificati nell’Ordine sono comprensivi anche dei costi relativi alla sicurezza del personale che verrà impiegato nell’espletamento del Servizio.
5.5 Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danneggiamento relativi alla Merce fino alla effettiva consegna della stessa all’Acquirente nel luogo di consegna indicato nell’Ordine. Nel caso in cui nell’Ordine sia previsto anche il montaggio e/o l’installazione, la proprietà e il rischio della Merce passano in capo all’Acquirente nel momento in cui sono eseguiti il montaggio e/o l’installazione.
6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
6.1 Il pagamento delle fatture avverrà in accordo a quanto stabilito dall’Ordine.
6.2Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti del decreto legge n° 25 del 17/03/2017 convertito in legge n° 49 del 20/04/2017, è tenuto a trasmettere a Starhotels tutta la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi fiscali da parte dello stesso e degli eventuali subappaltatori. Starhotels, ha l’obbligo di sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla consegna della predetta documentazione da parte del Fornitore.
6.3 In deroga a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni, le Parti convengono espressamente che:
a) in caso di ritardo nei pagamenti, gli interessi di mora decorreranno solo a seguito di formale costituzione in mora di Starhotels da parte del Fornitore;
b) gli interessi di mora saranno determinati nella misura pari al saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 cod. civ..
Il Fornitore dichiara e riconosce espressamente che tali deroghe sono eque nei propri confronti, ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 231/2002.
Resta, altresì, inteso che non verranno effettuati pagamenti nel mese di agosto. Di conseguenza, le fatture in scadenza in tale mese verranno pagate dal Committente entro il giorno 5 (cinque) del successivo mese di Settembre.
6.4 Il Fornitore prende atto che Starhotels avrà la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo nel caso in cui Starhotels non abbia ricevuto la copia dell’Ordine inclusi gli allegati e il relativo DUVRI controfirmati per accettazione.
7. CERTIFICAZIONI DI LEGGE
7.1 E’ cura del Fornitore allegare alle fatture emesse copia delle seguenti certificazioni di volta in volta applicabili:
a) certificati di omologazione dei prototipi di ciascuna tipologia di materiale, rilasciati dal Ministero dell’Interno, nella stesura integrale ed in corso di validità;
b) certificati di conformità per ciascuna consegna di Merce, con riferimento al n. di Ddt, al n. di Ordine, alla quantità della Merce e alla destinazione, di ciascuna tipologia di materiale fornito, al relativo prototipo omologato, da compilare sugli appositi moduli predisposti dal Ministero dell’Interno;
c) certificati di corretta posa in opera delle Merci in ottemperanza a quanto indicato dai predetti certificati di omologazione e dalla schede tecniche dei prodotti, da predisporre sugli appositi moduli del Ministero dell’Interno.
7.2 E’ fatto salvo il diritto dell’Acquirente di sospendere il pagamento delle fatture nel caso in cui queste pervengano sprovviste delle certificazioni di cui al punto precedente.
8. RECLAMI - GARANZIE DA PARTE DEL FORNITORE
8.1 L’accettazione della Merce e/o dei Servizi è soggetta e subordinata ad ispezione, controllo e/o collaudo dell’Acquirente al fine di verificare l’assenza di vizi e difetti, la completezza e la regolarità della fornitura. Nel caso di fornitura e posa in opera il collaudo sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla completa ultimazione dei lavori.
8.2 La Merce ed i Servizi forniti dal Fornitore sono garantiti per vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalle garanzie previste dagli artt. 1490, 1677, 1668 e 1669 cod. civ. e da ogni altra garanzia prevista dalle vigenti leggi in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, della Merce e/o del Servizio. I termini per l’Acquirente di denunciare vizi e/o difetti sono quelli stabiliti dal cod. civ. e/o dalle diverse vigenti normative applicabili alla specifica fattispecie.
8.3 Ove il Fornitore, a seguito della richiesta dell’Acquirente, non proceda prontamente alla eliminazione dei difetti e dei vizi denunciati, l’Acquirente, salvo ogni altro rimedio di legge, può effettuare direttamente o far effettuare a terzi ogni necessario intervento, ponendone i relativi costi in capo al Fornitore.
8.4 Il Fornitore è obbligato a manlevare e tenere indenne l’Acquirente da ogni richiesta e pretesa di terzi inerente la fornitura.
8.5 In caso di contestazione della fornitura per qualsiasi causa, l’Acquirente può sospenderne il relativo pagamento fino alla definizione della controversia.
8.6 L’eventuale pagamento del corrispettivo della fornitura, non pregiudica in nessun caso il diritto dell’Acquirente di contestarla, di ripetere il pagamento ed ottenere il risarcimento di ogni conseguente danno.
9. DIVIETO DI SUBAPPALTO
9.1 E’ fatto divieto al Fornitore, pena la revoca dell’Ordine, di affidare a terzi l'esecuzione totale o parziale dell’Ordine, senza esplicita autorizzazione scritta dell’Acquirente.
9.2 Nonostante il rilascio da parte dell’Acquirente dell'autorizzazione ad affidare in subappalto l'esecuzione dell’Ordine o di parte di esso a terzi, il Fornitore resta in ogni caso responsabile, nei confronti dell’Acquirente, per la sua corretta esecuzione.
10. DIVIETO DI CESSIONE
10.1 E’ fatto espresso divieto per ciascuna Parte di cedere o comunque trasferire, in qualunque forma ed a qualunque titolo, in tutto o anche solo in parte, l’Ordine e/o le obbligazioni dal medesimo derivanti in capo a ciascuna Parte, salvo specifica e preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte. Fermo quanto precede, resta convenuto che in ogni caso non è consentito al Fornitore cedere a terzi i crediti vantati verso Starhotels.
11. OBBLIGHI, DICHIARAZIONI, GARANZIE E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
11.1 Il Fornitore s’impegna, rinunciando sin d'ora alla richiesta di qualsiasi compenso e/o indennizzo aggiuntivo, a rispettare pienamente e a seguire in modo corretto e puntuale tutte le istruzioni che l’Acquirente potrà fornire al medesimo Fornitore di volta in volta, al fine di evitare intralci al regolare svolgimento della propria attività o di altri lavori/ servizi in corso.
Le maggiori spese che l’Acquirente dovesse sostenere in dipendenza di quanto sopra saranno addebitate al Fornitore, anche deducendole dal corrispettivo complessivo indicato nell’Ordine e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni che l’Acquirente dovesse subire.
11.2 Il Fornitore dichiara e garantisce, anche ai fini dell’art. 26 D.Lgs n. 81/2008, di: (i) essere regolarmente iscritto presso la C.C.I.A della provincia di appartenenza e di possedere i necessari requisiti di idoneità tecnico professionale; (ii) disporre dell’organizzazione, sia di mezzi sia di personale, idonea ad adempiere puntualmente ed esattamente a tutte le prestazioni oggetto dell’Ordine; e di (iii) essere titolare di tutti i certificati, nulla osta, licenze, concessioni, permessi, convenzioni, autorizzazioni, così come di ogni altro documento comunque denominato, necessario e/o opportuno per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Ordine.
11.3 Il Fornitore, laddove ciò si renda necessario per dare piena attuazione agli obblighi normativi ed in particolare a quelli dettati dal D.Lgs n. 81/2008, si impegna, prima di dare esecuzione all’Ordine, a (a) prendere piena e specifica visione e cognizione della documentazione relativa alla "Valutazione dei Rischi" depositata presso le Strutture in cui dovrà essere reso il Servizio; (b) richiedere dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui su svolgerà il Servizio; (c) recarsi presso tutti i luoghi di esecuzione del Servizio e nelle aree adiacenti e valutare accuratamente tutti gli specifici rischi esistenti in detti luoghi; (d) informarsi sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nella struttura e dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in dotazione alle figure professionali operanti nelle Strutture Interessate, (e) collaborare con l’Acquirente per la predisposizione del DUVRI.
11.4 Il Fornitore si obbliga ad usare nei confronti del proprio personale impiegato in adempimento del Servizio e per tutto il periodo per il quale lo stesso è addetto al Servizio medesimo, un trattamento economico, normativo e previdenziale conforme alle previsioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro e relative integrazioni e degli accordi locali integrativi dei medesimi.
11.5 Oltre al rispetto di tutte le vigenti disposizioni antinfortunistiche stabilite da tutta la normativa vigente, di qualunque ordine e/o grado, il Fornitore s'impegna ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, tutte le disposizioni e le raccomandazioni dell’Acquirente in materia di sicurezza, di protezione antincendio e in generale relative all'accesso ed al comportamento da tenere nelle Strutture Interessate.
11.6 Nei confronti dell’Acquirente, il Fornitore è e resterà l’esclusivo responsabile dell’esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le prestazioni oggetto dell’Ordine e, al riguardo, si assume ogni responsabilità, di qualunque genere e natura.
In particolare, fermo quanto precede, resta inteso che il Fornitore sarà pienamente responsabile nei confronti dell’Acquirentedella qualità della Merce e/o dei Servizi forniti e dell’esatto e puntuale adempimento dell’esecuzione degli Ordini e sarà altresì responsabile anche con riguardo all’operato del proprio personale e/o di qualunque soggetto di cui si avvalga, a qualsiasi titolo e in qualunque forma e modalità, per e nell’esecuzione dell’Ordine.
11.7 Il Fornitore dovrà rispondere di tutti i danni a persone e/o cose che possano derivare all’Acquirente e/o a terzi per l'inesatto adempimento dell’Ordine e delle obbligazioni assunte e si impegna in tal senso a tenere l’Acquirente pienamente mallevato ed indenne.
11.8 Qualora la Merce e/o il Servizio dovessero risultare non regolari e/o adeguati alle esigenze dell’Acquirente, quest’ultimo avrà diritto di revocare e/o annullare l’Ordine e in ogni caso risolvere il rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni.
12. ASSICURAZIONE
12.1 Il Fornitore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti la propria attività.
In particolare, il Fornitore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa per tutti i danni a persone, nonché ai beni del Committente e/o di terzi, che possano essere da esso stesso causati in relazione all’esecuzione del Servizio.
Il Fornitore si impegna, inoltre, a stipulare una polizza di assicurazione con congruo massimale per tutti i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, per danni a persone e/o cose che comunque possano essere cagionati durante o in dipendenza del Servizio svolto.
Ai fini della copertura “Responsabilità Civile Terzi”, il Committente, il Fornitore, terzi appaltatori e altri dovranno essere considerati, in polizza, tutti come "terzi" tra loro.
Le polizze di cui ai precedenti paragrafi dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge e/o di Contratto, a qualunque titolo.
Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente (e suoi Amministratori e/o dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate.
Le polizze dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso del Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi al Committente a mezzo lettera raccomandata A/R.
12.2 Il Fornitore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta del Committente, dimostrare al medesimo la regolare stipulazione e l’efficacia delle polizze di cui al presente articolo.
Il Committente avrà facoltà di prendere visione, in qualsiasi momento, delle polizze di cui al presente articolo.
12.3 Fermi gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, in ogni caso il Fornitore si assume tutti i rischi inerenti alle attività oggetto dell’Ordine e si impegna a risarcire al Committente tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.
13. IMPEGNO DI RISERVATEZZA E PRIVACY
13.1 Il Fornitore si obbliga a mantenere segreti e a non comunicare, trasmettere o diffondere, con alcun mezzo e in alcuna forma, i dati personali, di natura sensibile e non, ed ogni altra informazione dei quali venga a conoscenza nell’esecuzione dell’Ordine o comunque in relazione ai rapporti con l’Acquirente.
Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati i dati personali e le informazioni suddette anche in seguito alla cessazione del rapporto.
Il Fornitore s’impegna altresì a trattare tutti i dati personali e le informazioni secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di tutte le misure minime di sicurezza previste per legge ed in osservanza dei provvedimenti presi, a tale riguardo, dall’Acquirente.
13.2 Il Fornitore si obbliga sin d’ora a mallevare e tenere indenne il Committente e le Società del medesimo gruppo di quest’ultimo, i loro amministratori, dipendenti, consulenti, agenti e collaboratori, intesi nel più ampio senso del termine, per qualsiasi danno, pretesa, responsabilità o perdita nascente dal mancato rispetto di ciascuno degli obblighi succitati, compresi, a mero titolo esemplificativo, i danni che dovessero derivare a qualsiasi soggetto terzo in conseguenza a trattamenti illeciti o non consentiti, ovvero in conseguenza alla comunicazione, trasmissione e/o diffusione non autorizzata di dati personali, di natura sensibile e non, e/o di ogni altra informazione di cui il Fornitore medesimo sia venuto a conoscenza in esecuzione del o comunque in relazione all’Ordine.
13.3 Tutti gli obblighi di cui al presente articolo sono assunti dal Fornitore per sé, per le società controllate e/o collegate e per gli amministratori, i dipendenti i consulenti, gli agenti e i collaboratori, intesi nel più ampio senso del termine, sia del Fornitore sia delle società controllate e/o collegate.
13.4 Starhotels ed il Fornitore provvedono al trattamento dei dati personali in ottemperanza con quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e seguenti, nell’ambito del perseguimento delle proprie specifiche finalità.
13.5 Con la sottoscrizione del presente Ordine il Fornitore conferma di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (per esteso sul sito https://www.starhotels.com/it/f/privacy-policy/fornitori.html).
13.6 Il Fornitore dichiara di aver opportunamente informato i dipendenti autorizzati, incaricati e collaboratori, sul trattamento dei dati personali delle Parti ai fini della esecuzione e gestione del presente Contratto.
13.7 Salva preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Acquirente, è fatto divieto assoluto al Fornitore di rendere pubblico il rapporto con l’Acquirente stesso ed in particolare è fatto espresso divieto al Fornitore di indicare, sui propri siti internet o su altri mezzi di diffusione, l’Acquirente tra le proprie referenze e/o pubblicare dichiarazioni attribuendole all’Acquirente.
14. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
14.1 Ogni e qualsiasi dato, informazione, disegno, marchio (registrato e non registrato), nomi d'uso, nomi di dominio, progetto (generale, esecutivo, particolareggiato, ecc.), schema, layout, idea, software, know-how, documentazione, ivi compresa quella fotografica, indipendentemente dal supporto che li contenga, come pure le loro riproduzioni e copie (o loro parti) e similari e, in genere, ogni opera dell'intelletto, nel senso più ampio, di qualunque genere e/o natura, inclusi i segni distintivi, indipendentemente dal fatto che i predetti rientrino nell'espressa tutela prevista dalle disposizioni normative, di qualsiasi natura, ordine e grado, per i diritti intellettuali (collettivamente, le "Opere dell'Intelletto"), consegnata al Fornitore da Starhotels - direttamente e/o indirettamente, tramite suoi incaricati - e, comunque, reso disponibile e comunque entrato nella disponibilità del Fornitore in ragione, caso e/o in relazione al rapporto di cui trattasi, è e resta soggetto alla più rigorosa disciplina in materia di tutela della proprietà intellettuale e, in ogni caso, è e resta di esclusiva proprietà di Starhotels medesima e, comunque, nella esclusiva titolarità e disponibilità di quest'ultima.
Conseguentemente, il Fornitore riconosce e concorda che nessuna clausola dell’Ordine in questione potrà essere interpretata come se conferisse al Fornitore un qualche diritto sulle Opere dell'Intelletto.
14.2 Qualsiasi utilizzazione delle Opere dell'Intelletto da parte del Fornitore (direttamente e/o indirettamente, anche tramite incaricati del Fornitore) che non sia strettamente necessaria ai fini della perfetta e puntuale esecuzione dell’Ordine è espressamente vietata, salva espressa, specifica e preventiva autorizzazione per iscritto da parte di Starhotels.
14.3 Il diritto del Fornitore ad utilizzare le Opere dell'Intelletto, secondo quanto previsto nell’Ordine, cesserà immediatamente non appena la sua utilizzazione non sarà più indispensabile ai fini dell'esecuzione dell’Ordine stesso e, comunque, con la scadenza, risoluzione e cessazione per qualsiasi causa di quest'ultimo.
14.4 Inoltre, il Fornitore si assume l'obbligo, in proprio e per i propri dipendenti, collaboratori, incaricati e, in genere, terzi di cui si avvale, a qualsiasi titolo, a mantenere riservate, in ogni tempo, tutte le Opere dell'Intelletto, obbligandosi comunque a tenere manlevata e indenne Starhotels da qualsiasi danno e pregiudizio, di qualunque genere e natura, che la stessa dovesse subire in conseguenza di, o in connessione a, un uso non appropriato e/o non espressamente autorizzato delle Opere dell'Intelletto.
14.5 Resta inteso che è fatto espresso divieto al Fornitore di sfruttare - direttamente o indirettamente, per suo conto o per conto di terzi - le Opere dell'Intelletto.
14.6 All’accettazione e/o esecuzione dell’Ordine - per qualsivoglia causa e motivo e, comunque, in ogni altro caso in cui riceva semplice richiesta da parte di Starhotels - il Fornitore dovrà restituire prontamente a Starhotels stessa tutti i documenti e, in generale, tutte le Opere dell'Intelletto in precedenza messi a disposizione del Fornitore in esecuzione dell’Ordine medesimo, nonché tutte le copie e riproduzioni, totali e parziali eventualmente effettuate di tali documenti e delle Opere dell'Intelletto, così come ogni parere, rapporto, commento o analisi degli stessi.
14.7 Il Fornitore si impegna, inoltre, a cancellare e/o distruggere qualsiasi informazione e Opera dell'Intelletto registrata e/o memorizzata su computer o altro strumento posseduto, controllato, custodito o nella sua disponibilità, fatto salvo che ciò non sia strettamente necessario per adempiere ad obblighi di legge.
14.8 La validità degli obblighi di cui al presente articolo si protrarrà anche dopo l’accettazione e/o esecuzione dell’Ordine, a qualunque causa dovuta, per un periodo di tempo comunque non inferiore a 5 (cinque) anni.
15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
15.1 Eventuali ritardi od omissioni nell'adempimento delle obbligazioni previste nell’Ordine dovuti a causa di forza maggiore, intesi come eventi oggettivamente straordinari ed imprevedibili e, come tali, concretamente al di fuori di ogni possibilità di controllo (quali, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, guerre, espropri di attrezzature o installazioni, sabotaggi, incendi, alluvioni, esplosioni, terremoti, ecc., sempre che non si tratti di eventi originanti da atti illeciti/illegittimi della parte inadempiente), il Fornitore dovrà prontamente informare il Committente della sussistenza di tale causa, adoperarsi per ridurre al minimo le conseguenze negative della stessa e riprendere il regolare adempimento delle proprie obbligazioni non appena possibile e, al più tardi, non appena è cessata la causa di forza maggiore.
Non costituiscono in alcun caso cause di forza maggiore gli scioperi aziendali e le avverse condizioni atmosferiche tali da non impedire oggettivamente l’esecuzione del Servizio quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, neve, pioggia, grandine.
16. INDIPENDENZA DELLE PARTI
16.1 Le Parti convengono espressamente che l’Ordine non crea alcun rapporto di dipendenza di una Parte nei confronti dell’altra, né limita altrimenti l’autonomia delle Parti, che rimangono soggetti giuridicamente distinti ed indipendenti.
16.2. In ogni caso resta inteso che il personale e/o qualunque soggetto di cui il Fornitore si avvalga, a qualsiasi titolo e in qualunque forma e modalità, per e nell’esecuzione dell’Ordine non potrà vantare alcuna pretesa di sorta, quale, a titolo esemplificativo, di carattere economico, assicurativo e/o previdenziale nei confronti di Starhotels, restando quest’ultima del tutto estranea al rapporto di lavoro, di qualunque tipo, genere e/o natura intercorrente fra il Fornitore ed il suddetto personale.
17. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E DEL CODICE ETICO ADOTTATI DA STARHOTELS - Adempimenti D.Lgs. n. 231/2001)
17.1 Starhotels ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello 231”) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nominando il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”).
Starhotels nell’esercizio delle proprie attività si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001, dal proprio Modello 231 e dal proprio Codice Etico di cui forma parte integrante, pubblicati sul proprio sito web www.starhotels.com nella sezione “Governance”.
17.2 Il Fornitore, preso atto di quanto sopra, dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.Lgs. 231/2001 e si impegna, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori, a non porre in essere atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 e del Modello 231 che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal suddetto decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità.
Il Fornitore si impegna ad ottemperare alle eventuali richieste di informazioni e/o di esibizione di documenti da parte di Starhotels e dell’Odv ed a segnalare al medesimo eventuali violazioni a mezzo del seguente indirizzo di posta elettronica: odv@starhotels.it.
17.3 Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Starhotels avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l’obbligo per il Fornitore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne Starhotels da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.
18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
18.1 Fermi restando tutti gli altri rimedi previsti dalla legge, dalle presenti Condizioni Generali e/o dall’Ordine, e salvo in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento del danno, il Committente medesimo avrà il diritto di risolvere automaticamente le presenti Condizioni Generali e tutti gli Accordi Contrattuali ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta al Fornitore nel caso in cui quest’ultimo sia inadempiente, anche solo in parte, ad una qualsiasi delle obbligazioni previste a suo carico dagli articoli ), 9. (DIVIETO DI SUBAPPALTO), 10. (DIVIETO DI CESSIONE), 11. (OBBLIGHI DICHIARAZIONI GARANZIE E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE), 13. (IMPEGNO DI RISERVATEZZA E PRIVACY), 14 (PROPRIETA’ INTELLETTUALE), 17. (RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E DEL CODICE ETICO ADOTTATI DA STARHOTELS – Adempimenti D. Lgs. N. 231/2001).
19. LEGGE REGOLATRICE E FORO ESCLUSIVO
19.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono regolate dalla legge italiana ed interpretate in conformità alla legge medesima.
19.2 Qualunque controversia relativa alla esecuzione dell’Ordine e/o ai rapporti comunque derivanti dall’Ordine stesso sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.
20. DISPOSIZIONI GENERALI
20.1 Le rubriche degli articoli si intendono apposte per mera comodità e non sono vincolanti ai fini dell’interpretazione dell’Ordine e/o delle Condizioni Generali.
20.2 Eventuali modifiche ai documenti contrattuali saranno nulle ed inefficaci ove non redatte per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti.
20.3 Se una previsione dei documenti contrattuali dovesse essere illegittima, invalida e/o inapplicabile in base alle attuali o future leggi in vigore nel corso della durata dello stesso, tale previsione sarà da intendersi come se non facente parte del presente contratto; le restanti previsioni continueranno ad avere piena efficacia e non saranno inficiate dalla previsione illegittima, invalida e/o inapplicabile. Inoltre, le Parti si impegnano a sostituire la previsione illegittima, invalida e/o inapplicabile con una previsione che abbia il contenuto e lo scopo perseguito da quella sostituita e sia conforme alla legge.